STATUTO (adottato con Delibera di Assemblea n° 3/2011 del 22-01-2011)   Art. 1 (Denominazione, sede e durata) E’ costituita, nel rispetto del codice civile e

 

STATUTO

(adottato con Delibera di Assemblea n° 3/2011 del 22-01-2011)

 

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

  1. E’ costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), l’associazione denominata “Associazione di Promozione Sociale AGUGLIASTRA.IT – Il sito dell’Ogliastra”;
  2. La sua durata è illimitata.
  3. La sede legale è in Via Copernico n.1 - 08045 Lanusei (OG).
  4. La sede potrà essere trasferita con delibera di Assemblea a maggioranza semplice e comunque non comporta modifica statutaria.

Art. 2

(Finalità)

  1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:

Salvaguardare, tramandare, valorizzare e promuovere la cultura sarda , in particolar modo tutte quelle peculiarità che rendono unico il patrimonio culturale della regione storica denominata Ogliastra, corrispondente a quel territorio compreso negli attuali confini amministrativi dei 23 Comuni appartenenti alla Provincia dell’Ogliastra, utilizzando come strumento principale di diffusione il sito web www.agugliastra.it;

 

Art. 3

(Attività)

  1. Stimolare la produzione e la condivisione di ogni materiale audio, video, cartaceo, ecc… che possa mettere in evidenza tutto ciò che appartiene all’identità ogliastrina in tutte le sue accezioni;
  2. Promuovere le attività sociali ed economiche, le bellezze ambientali, culturali del territorio ogliastrino.
  3. Nel perseguire i suoi scopi, l’associazione potrà organizzare direttamente o patrocinare eventi di qualsivoglia natura e stimolare la vivacità creativa del territorio.
  4. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
  5. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
  6. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

 

Art. 4

(Soci)

  1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali condividendone le finalità intendano collaborare al loro raggiungimento.
  2. I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo con deliberazione annuale.
  3. I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti.
  4. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo che si dota di apposito regolamento. Il diniego va motivato.

 

  • I soci fondatori hanno le stesse caratteristiche dei soci ordinari. Essi sono identificati nella persona di Sandro Agus, Giorgio Altieri, Leonardo Demurtas e Fabio Fanelli.
  • I soci ordinari sono coloro che hanno presentato la domanda di ammissione all’Associazione e hanno versato la quota sociale annualmente stabilita dall’Assemblea.
  • I soci sostenitori sono coloro che aderiscono alle iniziative dell’associazione contribuendo in prima persona e/o finanziando le iniziative e/o alla realizzazione delle iniziative portate avanti. E' contemplata la temporaneità del rapporto associativo. Questo non esclude l’associazione a tempo indeterminato. Non ne è richiesta la partecipazione negli organi associativi.
  • I soci benemeriti sono persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari.

  

 

Art. 5

(Diritti e doveri dei soci)

  1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Assemblea
  2. Tutti i soci hanno i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
  3. I soci ordinari devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell’Associazione.
  5. Il socio sostenitore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
  6. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
  7. I soci non possono disporre di capitali materiali o immateriali, generati all’interno del rapporto associativo, per scopi privatistici, se non tramite autorizzazione in forma scritta da parte del consiglio

 

Art. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
  2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
    a) morosità protrattasi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto;
    b
    ) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
  3. L’esclusione è deliberata dall’assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
  4. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo di raccomandata A/R.
  5. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
  6. La quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte non potrà essere ritrasmessa o rivalutata

 

Art. 7

(Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il vice-presidente;
  • il segretario;
  • il tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8

(Assemblea)

  1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante:
    - avviso scritto da inviare con lettera semplice e/o e-mail o SMS agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
    - avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
  3. L’assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 9

(Compiti dell’assemblea)

  1. L’assemblea deve:
  • approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare gli eventuali regolamenti interni;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • eleggere il presidente e il consiglio direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

 

Art. 10

(Validità assemblee)

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

 

Art. 11

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

Art. 12

(Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo si compone degli eletti dall’assemblea tra i propri membri. Il numero di soci componenti il consiglio direttivo è eletto con maggioranza semplice dall’assemblea con apposita deliberazione.
  2. Dura in carica 5 anni.
  3. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso.
  4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  5. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
  6. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
  7. Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:
  • il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
  • il vice-presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
  • il segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
  • il tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
  • un numero dispari di Consiglieri (tale numero viene deliberato dall’Assemblea a maggioranza semplice)

 

Art. 13

(Presidente)

  1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

Art.14

(Vice Presidente)

  1. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

 

Art.15

(Segretario)

  1. Il segretario redige i verbali delle riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente.

 

Art.16

(Tesoriere)

  1. Il tesoriere tiene la contabilità dell’associazione, predispone il bilancio che sottopone all’attenzione del consiglio direttivo e adempie agli obblighi fiscali dell’associazione.

 

Art. 17

(Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    - quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria;     
    - Inserzioni pubblicitarie;    
    - Vendita di merchandising;  
    - E
    redità, donazioni e legati;      
    - A
    ttività secondarie direttamente connesse con gli scopi dell’associazione;    
    - O
    gni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
  2. Eventuali utili saranno reinvestiti all'interno della società per garantire adeguamenti del materiale utilizzato e delle infrastrutture necessarie all'attività dell'associazione.
  3. Gli utili o gli avanzi di gestione, non direttamente reinvestiti, diventano patrimonio dell'associazione e come tali non distribuibili, né direttamente né indirettamente, fatti salvi obblighi previsti per legge.
  4. L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

 

Art. 18

(Bilancio)

  1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. I bilanci sono predisposti dal tesoriere di concerto con il consiglio direttivo e approvati dall’assemblea.
  3. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.
  4. L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
  5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  6. Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.
  7. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  8. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. (In rispetto dell’ art. 148, comma 7 del TUIR)

 

Art. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.
  2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale (In rispetto dell’art. 148, comma 7 del TUIR)

 

Art. 20

(Disposizioni finali)

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.